Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) anno 2024

Si ricorda che è prossima alla scadenza, la rata dovuta in acconto dell’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) per l’anno 2024.
Il pagamento della RATA IN ACCONTO deve essere effettuato mediante modello F24 entro
LUNEDI’ 17 GIUGNO 2024
Data:

30/04/2024

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Descrizione

Dal periodo d'imposta 2015 è istituita l'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.), con L.P. 14 del 30 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 80, comma 2, dello Statuto Speciale; l'IM.I.S. è applicata obbligatoriamente nei comuni della provincia autonoma di Trento e sostituisce l'I.MU.P. e la TA.S.I.

CHI PAGA: il proprietario degli immobili, ovvero il titolare dei diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario finanziario (leasing).

ABITAZIONE PRINCIPALE: immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni previste per l’abitazione principale e per le sue pertinenze si applicano ad un solo immobile. Se le residenze anagrafiche sono stabilite in immobili diversi situati nel territorio provinciale, per abitazione principale s'intende quella dove pongono la residenza i figli eventualmente presenti nel nucleo familiare. Dal 2016 è previsto l'azzeramento dell'aliquota ad eccezione delle categorie A1, A8, A9.

NUOVA FATTISPECIE DI ABITAZIONE PRINCIPALE PER I CONIUGI RESIDENTI E DIMORANTI IN DISTINTI FABBRICATI: la definizione di abitazione principale per i coniugi in costanza di matrimonio con posizioni anagrafiche in distinti nuclei familiari risulta modificata dopo l'intervento della Corte Costituzionale n. 209 del 13/10/2022 emessa con riferimento all'IMU e recepita dal Legislatore provinciale in materia di IM.I.S.. i coniugi titolari di diritti reali di due distinti fabbricati, in ciascuno dei quali sono residenti e dimoranti, possono applicare la fattispecie dell'abitazione principale, dimostrando il requisito della residenza e della dimora abituale. La nuova formulazione ha valenza già dall'anno d'imposta 2022 ed è subordinata alla presentazione di una comunicazione da parte del coniuge che pone la residenza anagrafica in un fabbricato diverso da quello che costituiva oggetto della convivenza coniugale.  Per il 2023 ed anni seguenti la comunicazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo. La comunicazione non deve essere presentata ogni anno, ma deve essere comunicata qualsiasi variazione.  Il modulo di comunicazione è presente nella sezione modulistica.  

PERTINENZA: Sono pertinenze dell'abitazione principale gli immobili a servizio della stessa, classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di due unità, anche appartenenti alla medesima categoria catastale.

ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono assimilati ad abitazione principale:

  1. le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimora abitualmente (su richiesta del contribuente);
  2. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7.(su richiesta del contribuente)
  3. le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e le relative pertinenze;
  4. la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  5. il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;
  6. il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate (ordinamento militare, polizia…), per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

COME SI CALCOLA

La base imponibile è il valore sul quale si calcola l’IMIS e va determinata applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

  • 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 84 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
  • 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

La base imponibile va moltiplicata per l'aliquota (come di seguito indicata) in funzione dell'utilizzo dell'immobile.

L'imposta così determinata va rapportata alla quota di possesso per il periodo minimo di un mese solare.

Dall'imposta calcolata per l'abitazione principale va sottratta la detrazione per abitazione principale, rapportata alla quota di utilizzo come abitazione principale ed al periodo di possesso minimo di un mese.

ALIQUOTE DETRAZIONI E DEDUZIONI  

Con deliberazione n. 3 del 03/02/2021 il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote IM.I.S. per l'anno d'imposta 2021 e seguenti se non deliberato diversamente, come di seguito indicate.

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE D’IMPOSTA DEDUZIONE D’IMPONIBILE *

Abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze

escluse cat. A1, A8 e A9

0,000 %    
Abitazioni principali e pertinenze cat. A1, A8 e A9 0,35 % € 315,83  
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze 0,895   %    
Fabbricati ad uso non abitativo C/1, C/3, A10 e D2 0,55 %    
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad Euro 75.000,00.= 0,55 %    
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad Euro 50.000,00.= 0,55 %    
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria" 0,00 %    
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale 0,00 %    
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D6 e D4 0,79 %    
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad Euro 75.000,00.= 0,79 %    
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad Euro 50.000,00. 0,79 %    
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad Euro 25.000,00.= 0,00 %    
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale superiore ad Euro 25.000,00.= 0,10 %   Euro 1.500,00
Aree edificabili e altri fabbricati non compresi nelle categorie precedenti 0,895   %    

*La deduzione spetta per ogni singolo fabbricato strumentale all'attività agricola nell’importo di € 1.500,00 e va detratta dalla rendita catastale.

FATTISPECIE ASSIMILATE AD AREA EDIFICABILE:

  • i fabbricati iscritti catastalmente nelle categorie F3 e F4, in attesa dell’accatastamento definitivo; dal 01.01.2022 anche i fabbricati iscritti nella categoria F2, vengono assimilati ad area edificabile;  
  • i fabbricati oggetto di demolizione e/o di interventi di recupero ai sensi dell’art.99 comma 1 lettere c),d),e) e g) della legge urbanistica provinciale del 2008, sostituito dall’art. 77 della L.P. 15/2015;
  • le aree comunque qualificate dagli strumenti urbanistici comunali, durante l’effettuazione dei lavori di edificazione, indipendentemente dalla tipologia dei fabbricati realizzati.

CASI PARTICOLARI:

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO: il vincolo di tutela deve essere riconosciuto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ovvero quelli privi di iscrizione nel libro fondiario ma notificati ai sensi della legge provinciale n. 14 del 2014. 

Il valore imponibile su cui calcolare l'imposta è ridotto al 50 %.

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI: L’inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la presenza anche non contemporanea delle seguenti condizioni:

  1. gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell’edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
  2. gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l’eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico– edilizia (art. 77 della legge provinciale n. 22 del 1991).

Il valore imponibile su cui calcolare l'imposta è ridotto al 50 %.

QUANDO SI PAGA: IN DUE RATE, LA PRIMA IN ACCONTO ENTRO IL 17 GIUGNO 2024, LA SECONDA A SALDO CON EVENTUALE CONGUAGLIO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2024. RIMANE LA FACOLTA' PER I CONTRIBUENTI DI EFFETTUARE PIU' VERSAMENTI NEL CORSO DEL PERIODO D'IMPOSTA FERMO RESTANTO I SOPRA CITATI TERMINI. 

SEMPLIFICAZIONE: Per semplificare il versamento, il Comune invia ai contribuenti un modello precompilato con gli immobili soggetti a imposta e il calcolo dell'importo teoricamente dovuto. Il contribuente verifica la corrispondenza dei dati immobiliari inviati rispetto alla sua situazione immobiliare effettiva ed eventualmente ricalcola l'imposta.

COME SI PAGA: l'imposta si paga con modello F24 presso ogni sportello bancario o presso gli uffici postali.

L’importo totale da versare deve essere arrotondato all’euro, senza centesimi; l’arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o per eccesso se è uguale o superiore a detto importo.

Non sono dovuti versamenti IMIS per un importo annuale riferito a ciascun soggetto passivo inferiore o uguale a 15 euro.

Nella compilazione del modello vanno indicati Codice Ente M354 – Anno di riferimento 2024.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

3990 - abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze;

3991 - altri fabbricati abitativi;

3992 - altri fabbricati;

3993 - aree edificabili;

3994 - sanzioni da accertamento;

3995 - interessi da accertamento;

3996 - sanzioni e interessi da ravvedimento.

A cura di

Ufficio Tributi

Si occupa dell'accertamento e della riscossione dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali dell'Ente.

Ufficio Tributi

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 30/04/2024 11:35

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