Amministrazione Trasparente

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Istruzioni e modello per la presentazione della richiesta di accesso

Descrizione

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Castel Ivano è il Segretario Comunale Dr. Vittorio Dorigato.

La richiesta di accesso deve essere formulata attraverso la compilazione e la firma autografa del modulo sottostante e consegnata, unitamente a una copia della carta di identità del richiedente, all'Ufficio Segreteria del Comune oppure inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: info@pec.comune.castel-ivano.tn.it

Descrizione breve

L'accesso civico generalizzato è invece il diritto di chiunque di accedere ai documenti detenuti dall'Amministrazione comunale , ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Le istanze possano essere formulate da chiunque, quindi non sono soggette ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva dei richiedenti, né devono essere motivate. L'istanza di accesso civico deve identificare i documenti richiesti.

L'art. 1 della L.R. 10/2014 e s.m. ha precisato che l'accesso civico ha ad oggetto i documenti detenuti dall'amministrazione. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubbicazione.

Limiti all'accesso (art. 5 bis del d.lgs. n.33/2013)

Si configurano quando lo stesso comporti un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

  • la sicurezza e l'ordine pubblico;
  • la sicurezza nazionale;
  • la difesa e le questioni militari;
  • le relazioni internazionali;
  • la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  • la conduzione di indagini su reati ed il loro perseguimento;
  • il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso civico generalizzato, è inoltre rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  • la protezione dei dati personali, in conformità alla disciplina legislativa in materia -
  • la libertà e la segretezza della corrispondenza
  • gli interessi economici e commerciali di una persona fisica e giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore ed i segreti commerciali.

Se i limiti all'accesso riguardano solo alcuni dati o alcune parti del documento richiesto deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

Fonti normative

  • Art. 1 comma 1, lettera a) L.R. n. 10/2014 così come modificata dall'art. 1 comma 1 lettera b) punto 1.2 legge regionale n. 16/2016
  • Art. 5 commi 1 e 2 del d.lgs n. 33/2013
Data:

21/02/2018

Ultimo aggiornamento:

31/01/2024 16:40

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